Tutti i sostenitori possono così godere delle agevolazioni fiscali per le donazioni in denaro effettuate alle Onlus.
Per le persone fisiche l’erogazione è alternativamente:
- detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, nei limiti di Euro 30.000 annui (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).
Per gli enti e le società l’erogazione è:
- deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).
La detrazione/deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni. Il donatore pertanto non può usufruire per la medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.